INTERROGAZIONE DEL SENATORE CENTINAIO SULLO STUDIO DELL’ARABO E DEL CORANO A SCUOLA

8INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al ministero dell’istruzione dell’università e ricerca scientifica

Premesso che:
stando a quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa nel comune di Cascina, Pisa, una scuola media statale ha concesso le proprie aule nei giorni della domenica mattina ad una associazione islamica per organizzare corsi di lingua araba;
sempre da quanto emerge dalla lettura delle notizie che hanno trattato questa vicenda le lezioni non si limitano all’insegnamento dell’arabo ma anche all’apprendimento e studio del Corano;
la presenza di scuole coraniche, spesso clandestine, ritenute complementari all’attivita` riconosciuta di diritto all’esercizio di culto, ha creato non pochi problemi interpretativi delle norme statali relative al concetto stesso di liberta` religiosa e alla formazione culturale dei minori stranieri sul nostro territorio. Le madrassa, cioe` le cosiddette « scuole coraniche », non sono assimilabili, come concetto, alle nostre scuole pubbliche o private perche´ riassumono in se´ la concezione di formazione culturale e spirituale in un rapporto inscindibile;
l’Islam si presenta fin dalle origini come un progetto globale che include tutti gli aspetti della vita. Include un modo di vivere, di comportarsi, di concepire il matrimonio, la famiglia, l’educazione dei figli, perfino l’alimentazione. In questo sistema di vita è compreso anche l’aspetto politico: come organizzare lo Stato, come agire con gli altri popoli, come rapportarsi in questioni di guerra e di pace, come relazionarsi agli stranieri, eccetera. Tutti questi aspetti sono stati codificati a partire dal Corano e dalla sunna e sono rimasti “congelati” nei secoli. La legge religiosa determina la legge civile e gestisce la vita privata e sociale di chiunque vive in un contesto musulmano e, se questa prospettiva è destinata a rimanere immutata, come è accaduto finora, la convivenza con chi non appartiene alla comunità islamica non può che risultare difficile;

la legge islamica, rivolgendosi l’Islam a tutta l’umanità, è una legge personale e non dipende in nessun modo dall’elemento territoriale. La stessa nazionalità non è collegata, come avviene nella tradizione occidentale, allo ius sanguinis e allo ius loci, ma allo ius religionis, cioè all’appartenenza ad una comunità di credenti che non è legata all’esistenza di un entità statuale;

qualsiasi iniziativa finalizzata all’integrazione della comunità islamica nel nostro Paese che non sia supportata dall’ esplicito rispetto dei principi fondamentali della nostra costituzione e del nostro ordinamento giuridico è inaccettabile ;
per sapere :
se il Ministro non ritenga che iniziative come quella adottata dal dirigente scolastico di Cascina Pisa sia in contrasto con le attività extracurriculari autorizzabili nell’ambito dell’autonomia degli istituti, soprattutto perché nel caso specifico è difficile valutarne i reali rischi connessi;

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